Art. 4. A decorrere dall'emanazione del presente decreto, i radioamatori italiani, in possesso di licenza definitiva, sia ordinaria (classe 1) che speciale (classe 2), possono richiedere alle direzioni compartimentali competenti per territorio l'apposizione sulla licenza di un timbro con la seguente dicitura: "corrispondente alla licenza di radioamatore CEPT di classe 1" o "corrispondente alla licenza CEPT di radioamatore di classe 2" a seconda se la licenza e' ordinaria o speciale.