Art. 4.
  A  decorrere  dall'emanazione  del presente decreto, i radioamatori
italiani, in possesso di licenza definitiva, sia ordinaria (classe 1)
che   speciale   (classe   2),   possono  richiedere  alle  direzioni
compartimentali competenti per territorio l'apposizione sulla licenza
di  un  timbro con la seguente dicitura: "corrispondente alla licenza
di radioamatore CEPT di classe 1" o "corrispondente alla licenza CEPT
di  radioamatore  di classe 2" a seconda se la licenza e' ordinaria o
speciale.