Art. 10.
  1. A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da
telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla  relativa
tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore
per le analoghe comunicazioni interurbane.
  2.  Per  le  comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in
teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le
medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.