Art. 5. 1. Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 22,00 alle 8,00, salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle 23,00 alle 8,00, si applica una tariffa ridotta determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente. Dal 16 gennaio 1991: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante dell'utente la comunicazione Zona di tassazione chiamato (secondi) - - - Zona a tariffa preferenziale (comma 1 del precedente articolo 4). . . . . . . . . 1 19,65 I. . . . . . . . . . . . . . 1 14,70 II . . . . . . . . . . . . . 1 9,90 III. . . . . . . . . . . . . 1 8,65 IV . . . . . . . . . . . . . 1 7,50 Egitto e Groenlandia . . . . 1 3,05 Dal 1 marzo 1991: Successivo ritmo Numero degli impulsi di impulsi durante nei primi la comunicazione Zona di tassazione 2 secondi (secondi) - - - Zona a tariffa preferenziale (comma 1 del precedente articolo 4). . . . . . . . . 4 26,70 I. . . . . . . . . . . . . . 4 18,30 II . . . . . . . . . . . . . 4 11,40 III. . . . . . . . . . . . . 4 9,70 IV . . . . . . . . . . . . . 4 8,25 Egitto e Groenlandia . . . . 4 2,90 2. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.