Art. 6.
  1.  Le  relazioni  telefoniche  internazionali  di  frontiera  sono
suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:
 I zona:
    a) verso la Svizzera:
    distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;
    distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano;
    distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;
    b) verso la Jugoslavia:
    distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;
    distretto  di  Trieste  con  gruppo  di  reti di Capodistria e di
Postumia.
  II zona:
    a) verso la Francia:
    distretto  di  San  Remo  con  dipartimento  delle Alpi marittime
(Nizza, St. Sauveur sur Tine'e, Lantosque, Sospel e Cannes);
    b) verso la Svizzera:
    distretto di Aosta con gruppo di reti di Martigny;
    distretto di Chiavenna con gruppo di reti di Saint Moritz;
    distretto di Domodossola con gruppo di reti di Briga;
    distretto di Sondrio con gruppo di reti di Saint Moritz;
    c) verso la Jugoslavia;
    distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.