Art. 6. 1. Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione: I zona: a) verso la Svizzera: distretto di Como con gruppo di reti di Lugano; distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano; distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano; b) verso la Jugoslavia: distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika; distretto di Trieste con gruppo di reti di Capodistria e di Postumia. II zona: a) verso la Francia: distretto di San Remo con dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tine'e, Lantosque, Sospel e Cannes); b) verso la Svizzera: distretto di Aosta con gruppo di reti di Martigny; distretto di Chiavenna con gruppo di reti di Saint Moritz; distretto di Domodossola con gruppo di reti di Briga; distretto di Sondrio con gruppo di reti di Saint Moritz; c) verso la Jugoslavia; distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.