Art. 7. 1. Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo 6, si applicano le stesse tariffe e criteri di tassazione del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previsti dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni: alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km; alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km. 2. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. 3. Non sono ammesse le comunicazioni pagabili all'arrivo.