Art. 7.
  1.   Alle  comunicazioni  internazionali  di  frontiera  effettuate
tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di  cui  al
precedente  articolo  6,  si applicano le stesse tariffe e criteri di
tassazione del traffico  telefonico  interurbano  tramite  operatrice
previsti dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:
   alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;
   alla  II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.
  2.  Le  tariffe  di cui al presente articolo sono comprensive della
soprattassa prevista dall'articolo 292 del  codice  postale  e  delle
telecomunicazioni,  nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.
  3. Non sono ammesse le comunicazioni pagabili all'arrivo.