A tutte le amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A tutti i consorzi di enti locali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Al presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                    e, per conoscenza:
                                  Al    Ministro   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo       atti      Ministero
                                  dell'interno - Sezione enti locali
                                  Al Ministero del tesoro -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Ragioneria  generale  della finanza
                                  locale
                                  Al Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno - Presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla Scuola superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto centrale di statistica

(Paragrafo) 1. Premessa.
  Com'e'   noto,  ai  sensi  dell'art.  14,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni,   nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  i  costi
complessivi  di  gestione dei servizi pubblici a domanda individuale,
del  servizio  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani e del
servizio  acquedotto,  per l'anno 1990, dovevano essere coperti dagli
enti  locali  gestori, con tariffe o tasse, in misura non inferiore a
quella  stabilita,  rispettivamente,  dalle  medesime disposizioni di
legge.  L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della parte
di  fondo  perequativo calcolata sulla base del reciproco del reddito
medio  pro-capite  provinciale  corrisposto  a titolo provvisorio nel
1990  ad  amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi dell'art. 7,
comma 4 e dell'art. 8, comma 5, del predetto decreto-legge.
  In  base al comma 5 del precitato art. 14, con decreto del Ministro
dell'interno n. 13215/740401 del 31 ottobre 1990, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I e l'U.P.I., ed allegato
alla presente, sono state stabilite le modalita' delle certificazioni
per  l'attestazione  del  rispetto  delle  precitate  disposizioni di
legge.
  Le   medesime  certificazioni  sono  state  stampate  dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello Stato, con modalita' tali da consentirne
l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di
lettore  ottico,  unitamente  al  citato  decreto approvativo ed alla
presente circolare.
  Il summenzionato Istituto provvedera' direttamente alla fornitura a
prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla
presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle d'Aosta, in numero
sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.
  Codesti   uffici  vorranno  provvedere,  con  la  massima  urgenza,
ciascuno  per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione
agli  enti  locali,  al  fine  di  consentire  la presentazione della
certificazione,  debitamente  redatta,  nel termine perentorio del 31
marzo 1991, fissato dalla legge.
  A  ciascuna  provincia,  a  ciascun  comune,  a  ciascuna comunita'
montana  ed  a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto,
una  copia  della presente circolare e tre modelli di certificazione,
secondo lo specifico tipo di ente.
  Si  raccomanda  di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati
allo   specifico  tipo  di  ente,  in  quanto  l'uso  di  modulistica
predisposta  per  un  diverso tipo di ente inficia la validita' della
certificazione  (ad  es.: non e' valida la certificazione prodotta da
un comune sul modello per i consorzi).
(Paragrafo) 2. Enti tenuti alla certificazione.
  Sono  tenuti  alla certificazione tutte le province, escluse quelle
autonome,  tutti  i  comuni,  tutte  le  comunita'  montane e tutti i
consorzi.
  I  predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le
proprie aziende.
  La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa
risulti,   in   tutto   o   in   parte,  negativa  in  quanto  l'ente
rispettivamente,  non  eroga  alcun  servizio  o  eroga  solo  alcuni
servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai
vari  tipi  di  servizi,  per cui l'omessa trasmissione di tutta o di
solo  una  parte della certificazione (anche se negativa) costituisce
inadempimento  all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre
il  termine  fissato  e  del mancato raggiungimento della percentuale
minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
(Paragrafo) 3. Modulistica per la certificazione.
  3.1  -  La  certificazione  deve  essere redatta esclusivamente sul
modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla
premessa,  stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
  E'  fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa
stampata o fotocopia.
  3.2 - Il modello e' distinto per tipo di ente:
   modello per i comuni;
   modello  per  le  amministrazioni  provinciali  o per le comunita'
montane;
   modello per i consorzi.
  E'  fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella
specifica per il tipo di ente.
  E'   altresi'   fatto  divieto  di  introdurre  modificazioni  alla
modulistica.
  3.2.1 - Modello per i comuni.
  E' composto di cinque pagine e di quattro quadri:
   Quadro  1  o  frontespizio: composto di una sola pagina, con esso,
oltre  ai  dati  generali  dell'ente  (codice,  denominazione, bollo,
ecc.),  si  attesta,  genericamente,  che  il  contenuto  dell'intera
certificazione  corrisponde  realmente  alle  risultanze  degli  atti
amministrativi  e  contabili  dell'ente (il tutto e' indicato in modo
particolareggiato sul modello).
  Quadro  2:  composto  di  due  pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), e'
destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti
i  dati  dei  servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo
del  tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in
fondo al quadro 2.2.
  Quadro  3:  composto  di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio di
nettezza  urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei
costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
   Quadro  4:  composto di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre  ad  alcuni  dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio
acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi
da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
  3.2.2  -  Modello  per  amministrazioni provinciali o per comunita'
montane.
  E' composto di cinque pagine e di quattro quadri:
   come al punto 3.2.1.
  3.2.3 - Modello per i consorzi.
  E' composto di sette pagine e di cinque quadri:
   per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1.
   Quadro 5: composto di due pagine, e' destinato a contenere
l'elenco degli enti consorziati.
(Paragrafo) 4. Redazione della certificazione.
  4.1  - La certificazione, come gia' sottolineato al punto 2., deve,
in ogni caso, essere composta da tutte le pagine che costituiscono il
modello  ufficiale  e  deve  essere redatta solo ed esclusivamente su
quest'ultimo.
  4.2  -  La  certificazione deve essere compilata esclusivamente con
l'uso   di  macchine  dattilografiche,  quale  che  sia  il  tipo  di
carattere.
  4.3  - I dati devono essere inseriti negli spazi a ciascuno di loro
riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi.
  4.4  -  Non  devono  essere  riportate  indicazioni manuali o altri
caratteri  non  esplicitamente  richiesti. Non devono essere aggiunte
annotazioni  di qualsiasi tipo ne' ulteriori voci e non devono essere
operate  sostituzioni  del  testo  che  modifichino  l'integrita' del
modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature.
  4.5  -  Elementi essenziali ad ogni pagina della certificazione, da
riportare negli appositi spazi, sono:
   il  codice  dell'ente,  composto  di  dieci  cifre (la prima cifra
identificativa  della  zona geografica, le due cifre successive della
regione,  le  ulteriori  tre  della  provincia  e  le  ultime quattro
identificative  dell'ente)  e  desumibile  dalla  comunicazione delle
spettanze  contributive  del 1991. Per la certificazione dei consorzi
il codice ente verra' riportato dallo stesso Ministero;
   il  luogo  e  la  data  (composta  di  sei cifre di cui due per il
giorno, due per il mese e due per l'anno);
   la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del
segretario  e la firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia
prevista  nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo della
firma si apporra' la dizione "non esiste"); il temporaneo impedimento
a   qualsiasi   titolo   non   puo'  assolvere  i  suddetti  soggetti
dall'obbligo della firma.
  4.6  -  Elementi  essenziali del frontespizio (quadro 1) di ciascun
tipo  di  certificazione,  in  aggiunta  a  quelli del punto 4.5 e da
apporre negli appositi spazi, sono:
   la denominazione dell'ente;
   il bollo dell'ente.
  4.7  -  Per  ogni tipo di servizio (cioe' sui quadri 2.1, 3 e 4) e'
indispensabile  indicare  l'esistenza o la non esistenza dei relativi
servizi  barrando  una delle apposite caselle, rispettivamente quella
del "SI" oppure quella del "NO".
  4.7.1  -  Barrando  il  riquadro del "SI" relativo all'esistenza di
servizi  occorre  indicare  tutti  i  dati  finanziari,  relativi  ai
servizi,  richiesti  dal  modello,  nonche'  il  tasso  di  copertura
calcolato sulla base dei dati esposti.
  4.7.2  -  Barrando il riquadro del "NO" relativo alla non esistenza
dei   relativi  servizi,  sul  quadro  non  va  apposta  nessun'altra
indicazione  (ne'  zeri,  ne' trattini, ne' barrette, ne' le diciture
"negativo"  in mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui
al punto 4.5.
  4.8  -  Tutti  i  valori  finanziari  indicati sulla certificazione
devono  essere  espressi  in migliaia di lire, arrotondando i singoli
importi  per  eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le
500  lire. Di conseguenza tutti i totali sia per riga che per colonna
devono   essere   indicati   tenendo   presenti   gli  arrotondamenti
effettuati,  in modo che vi sia corrispondenza ed in modo da ottenere
corrette quadrature.
  4.9 - Per ogni singolo tipo di servizio esistente occorre indicare,
oltre  ai  relativi dati finanziari, il codice "tipo di gestione" che
va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare. Si sottolinea
come  vi  sia  corrispondenza  biunivoca  tra  l'indicazione dei dati
finanziari  e  l'indicazione  del  codice  predetto  cosi' come vi e'
corrispondenza   biunivoca   tra   entrambe   queste   indicazioni  e
l'indicazione dell'esistenza di servizi.
  Eccezione  e'  fatta nel caso in cui i servizi sono gestiti con una
delle forme consortili di cui ai codici 4, 7 e 8 o con la forma della
concessione  ad  impresa  privata  di  cui al codice 5, del precitato
allegato 2.
  In  questi  casi,  infatti,  e' necessario indicare l'esistenza del
servizio  ed  il  codice  tipo  di  gestione,  indicando  tra  i dati
finanziari  solo la quota di pertinenza tanto per i costi di gestione
che per le entrate.
  Sovviene a questo punto fare alcune precisazioni:
   se  un  comune ha un servizio (ad es.: il servizio acquedotto) con
gestione  consortile  ed  e'  ente  capo  consorzio  (codice  tipo di
gestione  7)  e'  tenuto  alla  presentazione della certificazione in
quanto ente comunale (indicando l'esistenza del servizio ed il codice
tipo  di  gestione  7)  ed  altresi'  alla  presentazione di un'altra
certificazione  in  quanto  consorzio,  contenente  i dati relativi a
tutti gli enti consorziati;
   allo  stesso  modo  se  trattasi di ente consorziato (codice 8) il
comune presentera' la certificazione con l'indicazione dell'esistenza
del  servizio  e  del  codice tipo di gestione 8 ed il consorzio, dal
canto  suo,  presentera' apposita certificazione relativa a tutti gli
enti consorziati.
  4.10  -  Qualora il personale adibito ai servizi pubblici locali di
che  trattasi  svolga  anche  altre  mansioni,  l'ente  da  cui detto
personale  dipende  dovra'  imputare  al  relativo  costo di gestione
soltanto   l'onere  corrispondente  a  retribuzione  lorda  ed  oneri
riflessi  spettante  a quel personale in proporzione al numero di ore
lavorate  ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi
a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana).
  4.11  - La legge impone l'indicazione tra i costi dell'ammortamento
tecnico,  con  le  modalita'  previste.  Lascia  liberi  gli  enti di
aggiungere anche l'ammortamento finanziario.
  4.12  -  Per  tutti i servizi il termine accertamento e' riferito a
formale   atto   di   gestione   che   ha   evidenziato   il  credito
dell'amministrazione,  il  creditore  e  l'importo ed e' attestato da
documentazione ufficiale acquisita agli atti.
  4.13  -  La  percentuale di copertura deve essere indicata comunque
con due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi per eccesso o
per difetto sui millesimi (cioe' sulla terza cifra decimale).
  Esempi:
   36 % va indicato come 36,00%;
   49,995% va indicato come 49,99%;
   70,012% va indicato come 70,01%;
   83,516% va indicato come 83,52%;
   56,068% va indicato come 56,07%.
(Paragrafo)  5.  Errori  rilevati  sulle  certificazioni  degli  anni
precedenti.
  Si  fa  presente  che le procedure di controllo e di elaborazione a
mezzo  del  lettore  ottico  delle  certificazioni dimostrative della
copertura  dei  costi  di  taluni servizi per l'anno 1990, sono state
appesantite  in  modo eccessivo dal rilevante numero di irregolarita'
riscontrate  sulle  certificazioni  stesse.  Le  irregolarita' hanno,
infatti,  inficiato  le procedure gia' predisposte al punto che si e'
dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici.
  Pertanto,   al  fine  di  evitarne  il  ripetersi  si  elencano  le
irregolarita' maggiormente riscontrate:
   mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;
   apposizione  di legende complementari alla barratura dell'apposita
casella relativa alla non esistenza del servizio;
   indicazione   manuale   o  errata  del  codice  o  spaziatura  dei
componenti o mancata indicazione dello stesso;
   mancata  indicazione del luogo e/o della data su tutte o su alcune
pagine della certificazione;
   mancata  indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza
ai dati indicati e viceversa;
   mancata  apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine della
certificazione;
   indicazione  sulla certificazione di valori finanziari espressi in
lire anziche' in migliaia;
   mancata   indicazione   di   totali   di  riga  o  di  colonna  in
corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa;
   errori  di  calcolo  nelle  somme  da  effettuarsi  per riga e per
colonna;
   erroneo calcolo del tasso di copertura del costo dei servizi;
   mancata indicazione del tasso di copertura;
   errori  dattilografici  nella  redazione  della certificazione che
inficiano la validita' dei valori indicati;
   correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali;
   correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;
    apposizione  di  barre  o  trattini  o  zeri in quei campi in cui
l'ente ha valori finanziari nulli;
   aggiunta di campi non previsti o di annotazioni.
(Paragrafo)  6. Conseguenze delle inadempienze e delle irregolarita'.
  Costituiscono presupposto inappellabile, secondo il dettato della
legge,   per   l'irrogazione   della   sanzione,  ad  amministrazioni
provinciali  e  comuni,  le  seguenti situazioni, tanto singolarmente
considerate quanto cumulate ad altre:
    a)   il   mancato  raggiungimento  della  percentuale  minima  di
copertura  dei  costi  di uno o piu' servizi (per i servizi a domanda
individuale,  come  e'  evidenziato dalla certificazione, il tasso e'
calcolato cumulativamente per tutti i servizi);
    b)   la   mancata  presentazione,  per  qualsiasi  motivo,  della
certificazione;
    c) la presentazione si una certificazione incompleta, composta di
un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale;
    d)   la  presentazione  della  certificazione  oltre  il  termine
perentorio del 31 marzo 1991;
    e) la presentazione della certificazione su di un modello che non
sia quello ufficiale.
  Per   quanto  riguarda  il  punto  a)  si  precisa  che  la  omessa
indicazione  degli  "Accertamenti", contestuale all'indicazione degli
"Impegni", comporta un tasso di copertura pari a zero.
  Per  il  punto  b)  si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano
tutte  quelle certificazioni sulle quali mancano una o piu' firme dei
soggetti a cio' tenuti.
  In  quanto  al  punto c), esso discende dalla considerazione che la
certificazione  e'  unica  e, pertanto, va redatta e presentata nella
sua interezza.
  Occorre, infine, sottolineare che le certificazioni redatte in modo
difforme  dalle  istruzioni  specificate  al  (Paragrafo) 4 o che, in
sostanza  presentino  una  o  alcune  delle irregolarita' elencate al
(Paragrafo)  5 saranno, da questo Ministero, rimesse agli enti per le
correzioni,   con   l'assegnazione   di   un  breve  termine  per  la
ripresentazione,  scaduto  il  quale  gli  enti  saranno  considerati
inadempienti e sanzionabili con la motivazione di cui al punto b).
(Paragrafo) 7. Modalita' di presentazione della certificazione.
  Le  certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare
-  improrogabilmente  entro  il  piu' volte richiamato termine del 31
marzo   1991   alle   prefetture   competenti   per   territorio,  ai
commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
per gli enti delle rispettive province ed alla Presidenza della
  giunta  regionale  della  Valle  d'Aosta  per  gli  enti  di quella
  regione.
Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche
quelle  postali  comprovate dalla data della raccomandata postale con
avviso di ricevimento.
  Ai  fini  del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo
caso,   il   bollo-datario  apposto  sulla  lettera  di  trasmissione
dell'ente  dagli  uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario
apposto  dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo uguali
alla data del 31 marzo 1991).
(Paragrafo)  8.  Adempimenti  delle prefetture, dei commissariati del
Governo  e  della  presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta.
  Le  prefetture  e  gli  altri  uffici sopraindicati sono invitati a
voler provvedere ai seguenti adempimenti:
  8.1  -  Comunicare  telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile
1991    al    Ministero    dell'interno    -    Direzione    generale
dell'Amministrazione  civile  -  Direzione  centrale  per  la finanza
locale  e  per  i  servizi  finanziari,  una  situazione  dalla quale
risultino, distinti per tipo di ente:
    a) il numero delle certificazioni complete acquisite;
    b)  il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite
entro il prescritto termine del 31 marzo 1991;
    c)  il  numero  delle  certificazioni complete acquisite oltre il
termine  prescritto (la somma del punto b) e del punto c) deve essere
uguale a quella del punto a));
    d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il
numero  degli  enti  presenti nella provincia ed il numero degli enti
che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto a)).
  Con  l'occasione  si  prega  di  voler  specificare  se  il  comune
capoluogo e l'amministrazione provinciale abbiano adempiuto.
  8.2  -  Effettuare  il  controllo  sulle  certificazioni secondo le
indicazioni  riportate nell'allegato n. 1 alla presente circolare con
la  maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono
essere assoggettati a lettura ottica.
  8.3  -  Invitare  le  amministrazioni  locali,  ove  necessario,  a
provvedere   alla  rettifica  delle  certificazioni  erronee,  previa
sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.
  8.4  -  Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni
unitamente  alle  lettere  di  trasmissione  ed  a tutti gli elementi
necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.
  8.5   -  Inviare  l'originale  delle  certificazioni  al  Ministero
dell'interno  -  Direzione  generale  dell'Amministrazione  civile  -
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari -
Via Cesare Balbo n. 39, piano III.
  Le  certificazioni  devono essere accompagnate tassativamente e per
ciascun  tipo  di  ente dai tre elenchi - in duplice copia - allegati
alla  presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di
attestazione.
  La  trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1991,
possibilmente a mezzo di corriere speciale.
  8.6 - Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare,
non appena in possesso.
                                           p. Il Ministro: LA COMMARE