Art. 2.
  Nell'ipotesi   di  coperture  assicurative  superiori  a  lire  300
milioni, l'impresa di cui al  precedente  art.  1  puo'  assumere  il
rischio  solo  previa  effettuazione  della  siero  diagnosi  HIV nei
confronti  dell'assicurato,  fatta  salva  -  in  caso   di   rifiuto
dell'assicurando  medesimo  a  sottoporsi alla predetta diagnosi - la
facolta' dell'impresa  di  aderire  comunque  alla  stipulazione  del
contratto,   introducendo   nello  stesso  una  clausola  di  carenza
settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.
  Per  coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la
siero-diagnosi HIV  puo'  essere  richiesta  qualora  dalle  risposte
fornite  dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi
che rendano necessaria una piu' approfondita conoscenza del  rischio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA