Art. 2. I portatori dei certificati hanno la facolta' di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 18 al 28 gennaio 1994. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 18 al 28 dicembre 1993. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 18 al 28 gennaio 1994, muniti delle cedole di scadenza 18 luglio 1994 e successive. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare nel piu' breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.