Art. 2.
  I  portatori  dei  certificati  hanno  la  facolta'  di ottenere il
rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal  18  al  28  gennaio
1994.  Le  richieste  di  rimborso anticipato dovranno pervenire alle
filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 18 al 28 dicembre  1993.
I    certificati    da   rimborsare   dovranno   essere   presentati,
esclusivamente nel suddetto periodo dal 18 al 28 gennaio 1994, muniti
delle cedole di scadenza 18 luglio 1994 e successive.
  La  Banca  d'Italia  provvedera'  a comunicare nel piu' breve tempo
possibile al Ministero del tesoro  l'ammontare  nominale  complessivo
dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.
  Con  successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il
capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in
circolazione.