Art. 9.
  Le  offerte  degli  operatori, fino ad un massimo di cinque, devono
essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia  e
devono  contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  Il  prezzo  offerto  e'  costituito dal prezzo fisso di emissione e
dall'ulteriore importo del "diritto di sottoscrizione" che si intende
pagare.  Tale  maggiorazione  puo'  essere  di un importo minimo di 5
centesimi di lira oppure di un multiplo  di  detta  cifra;  eventuali
maggiorazioni  di  importo  diverso  vengono arrotondate per eccesso,
mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si
intende pari a quella minima.
  Ciascuna  offerta  non  deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale.
  Sul  modulo  di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali  l'operatore  intende effettuare il versamento di quanto dovuto
per i titoli risultati assegnati.