Art. 2.
  Per  l'anno  1991,  possono,  in  relazione  ai  criteri  stabiliti
all'art. 1, essere ammessi a dispensa d'autorita' gli  arruolati  che
si  trovano  in  una  delle  sottoelencate posizioni aventi priorita'
decrescente:
    a)  figlio unico, convivente con genitori dei quali uno portatore
di handicap che  lo  renda  non  autosufficiente  o  invalido  civile
affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e'
previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
    b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente,
in mancanza di genitori in grado di assisterlo;
    c)  responsabile  diretto  e  determinante  della  conduzione  di
impresa familiare, anche se costituita in  forma  societaria,  o  del
mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico
produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia  non  vi
siano  altri  familiari,  compresi  tra i diciotto e i sessanta anni,
esclusa la  madre  vedova,  in  grado  di  condurre  l'azienda  o  di
provvedere al sostentamento della famiglia;
    d)  accertate  difficolta'  familiari  o economiche, tenuto anche
conto, per quest'ultime, di quanto indicato nel decreto  ministeriale
di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;
    e)    minore    indice   di   idoneita'   somatico-funzionale   o
psico-attitudinale, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento
approvato con decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.