Art. 2. Per l'anno 1991, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'art. 1, essere ammessi a dispensa d'autorita' gli arruolati che si trovano in una delle sottoelencate posizioni aventi priorita' decrescente: a) figlio unico, convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di assisterlo; c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia; d) accertate difficolta' familiari o economiche, tenuto anche conto, per quest'ultime, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986; e) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.