Art. 3. Quando sia necessario ricorrere all'applicazione dell'ordine di priorita' fra gli arruolati posti nella medesima posizione, saranno dispensati quelli che hanno piu' titoli, valutati secondo il loro ordine di priorita' e quelli i quali non hanno potuto fruire della dispensa di cui all'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto la relativa domanda non e' stata accolta dal consiglio di leva, pur sussistendo il titolo, perche' prodotta oltre i termini previsti.