Art. 3.
  Quando  sia  necessario  ricorrere  all'applicazione dell'ordine di
priorita' fra gli arruolati posti nella medesima  posizione,  saranno
dispensati  quelli  che  hanno  piu' titoli, valutati secondo il loro
ordine di priorita' e quelli i quali non hanno  potuto  fruire  della
dispensa  di  cui  all'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in
quanto la relativa domanda non e'  stata  accolta  dal  consiglio  di
leva,  pur  sussistendo  il  titolo, perche' prodotta oltre i termini
previsti.