Art. 4.
  Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui alla
lettera e), debbono essere prospettate con  valida  certificazione  o
documentazione  prima  che  siano  formati  i  singoli contingenti di
chiamata e, comunque, secondo le modalita' indicate  dalla  Direzione
generale   della   leva,   del   reclutamento   obbligatorio,   della
militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
   Roma, 30 gennaio 1991
                                                 Il Ministro: ROGNONI