Art. 4. Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettera e), debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione prima che siano formati i singoli contingenti di chiamata e, comunque, secondo le modalita' indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari. Roma, 30 gennaio 1991 Il Ministro: ROGNONI