Art. 4.
  Sono  esentati  dal  pagamento  delle  quote di partecipazione alla
spesa sanitaria per  le  prestazioni  farmaceutiche,  di  diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio  e  per le prestazioni specialistiche
correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti:
   1)  i  nati  prematuri  ed  immaturi e i nati a termine in terapia
intensiva neonatale e patologie correlate nei primi tre anni di vita;
   2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;
   3)   i   tossicodipendenti   in   relazione   ai   trattamenti  di
disassuefazione;
   4) i tossicodipendenti residenti in comunita' di recupero.