Art. 4. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti: 1) i nati prematuri ed immaturi e i nati a termine in terapia intensiva neonatale e patologie correlate nei primi tre anni di vita; 2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali; 3) i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione; 4) i tossicodipendenti residenti in comunita' di recupero.