Art. 5.
  Sono  esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di  laboratorio
e  le  altre  prestazioni  specialistiche  richieste  nell'ambito  di
interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con  atti
formali  delle regioni. Le predette prestazioni sono parimenti esenti
quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel  prevalente
interesse della collettivita'.