Art. 6. 1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalita' delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alla categorie dalla 1a alla 5a; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi; c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a; d) invalidi civili con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi; e) invalidi civili con assegno di accompagnamento; f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi; c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali; d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a.