Art. 6.
  1.  I  cittadini  appartenenti ad una delle categorie sottoelencate
sono esentati dalla partecipazione  alla  spesa  per  la  generalita'
delle  prestazioni  sanitarie,  con  esclusione  comunque dei farmaci
diversi da quelli inclusi nel prontuario:
    a)  invalidi  di guerra appartenenti alla categorie dalla 1a alla
5a;
    b)   invalidi  per  lavoro  con  una  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore ai due terzi;
    c)  invalidi  per  servizio  appartenenti alle categorie dalla 1a
alla 5a;
    d)  invalidi  civili con una riduzione della capacita' lavorativa
superiore ai due terzi;
    e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
    f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6
e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
  2.  I  cittadini  appartenenti ad una delle categorie sottoelencate
sono   esentati   dalla   partecipazione   alla   spesa    sanitaria,
limitatamente  alle prestazioni correlate alla patologia invalidante,
con esclusione comunque dei farmaci diversi  da  quelli  inclusi  nel
prontuario:
    a)  invalidi  di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla
8a;
    b)   invalidi  per  lavoro  con  una  riduzione  della  capacita'
lavorativa inferiore ai due terzi;
    c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
    d)  invalidi  per  servizio  appartenenti alle categorie dalla 6a
alla 8a.