Art. 7.
  1.  L'accertamento  delle  forme morbose di cui al presente decreto
deve essere operato esclusivamente nelle  strutture  universitarie  o
nelle  strutture  sanitarie  ospedaliere  ed ambulatoriali a gestione
diretta   o   convenzionate   obbligatoriamente.   Dette    strutture
provvedono,  altresi',  a fornire alla valutazione dei medici curanti
gli indirizzi diagnostici e  terapeutici  che  si  riconnettono  alle
suddette forme morbose.
  2.  L'attestato  di  esenzione e' rilasciato dalla unita' sanitaria
locale sulla base della certificazione redatta dalle strutture di cui
al  comma  1  o della documentazione attestante l'appartenenza ad una
delle categorie contemplate dall'art. 6.
  3.  L'attestato  di  esenzione  deve  indicare,  sia  pure in forma
codificata, la patologia cha da' luogo all'esenzione o l'appartenenza
ad una delle categorie indicate all'art. 6.
  4. La ricetta non puo' contenere contestualmente la prescrizione di
farmaci esenti ai sensi del presente decreto e di farmaci non esenti.
Analoga   procedura   deve  essere  osservata  per  le  richieste  di
prestazioni diagnostiche e di altre prestazioni specialistiche esenti
ai sensi del presente decreto con altre prestazioni non esenti.