Art. 8.
  1.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni del decreto ministeriale 24 maggio 1989.
  2.  Le  regioni, entro il termine di due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, attuano  un  programma  di  revisione
generalizzata  delle  esenzioni per forme morbose in atto alla stessa
data attraverso le strutture previste dall'art. 7.
  3.  Le  attestazioni  di  esenzione  gia'  rilasciate  alla data di
pubblicazione del presente decreto e riferite alle  forme  morbose  e
alle altre situazioni soggettive contemplate dagli articoli 1, 3, 4 e
6 del decreto medesimo conservano la loro efficacia fino  al  termine
indicato  al  comma 2 o alla loro eventuale scadenza ove anteriore al
termine stesso, alla condizione che rechino l'indicazione della forma
morbosa o della situazione soggettiva cha da' luogo all'esenzione. Se
prive di tale indicazione, le  medesime  attestazioni  devono  essere
convalidate  entro  la data di entrata in vigore del presente decreto
presso le strutture delle unita' sanitarie locali, sulla  base  della
documentazione  sanitaria  acquisita agli atti della unita' sanitaria
locale stessa o esibita dagli interessati.