IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visti  gli  articoli 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e
le relative norme di attuazione approvate con decreto del  Presidente
della  Repubblica  19  maggio  1949,  n. 250 e decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327;
  Visto  l'art.  68  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348, contenente la delega alla regione Sardegna delle
funzioni  concernenti  le  modifiche  del  piano  regolatore generale
acquedotti sulle destinazioni e nell'utilizzo di risorse idriche  per
esigenze del proprio territorio regionale;
  Vista la legge 13 aprile 1983, n. 122;
  Vista  la  legge 4 febbraio 1963, n. 129, art. 3, quarto comma, con
cui si pongono le procedure per l'approvazione del  piano  regolatore
generale acquedotti;
  Viste  le  leggi  1   luglio  1966, n. 506 e 9 agosto 1967, n. 734,
contenenti modifiche ed integrazioni alla citata n. 129/1963;
  Visto  e richiamato il decreto assessoriale 23 gennaio 1984, n. 56,
pubblicato  nel  supplemento  Bollettino  ufficiale   della   regione
autonoma  della  Sardegna  n.  11 del 13 marzo 1984 e nel supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 2  aprile  1984,  con
cui l'assessore dei lavori pubblici di concerto con l'assessore degli
enti   locali,   finanze   ed    urbanistica,    l'assessore    della
programmazione,   bilancio  e  assetto  del  territorio,  l'assessore
dell'agricoltura, l'assessore della difesa dell'ambiente, l'assessore
all'igiene  e  sanita'  ha  deliberato  il  progetto  di  nuovo piano
regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna;
  Viste  le  osservazioni  proposte  in  termine  sul  contenuto  del
progetto medesimo e sul suo iter procedurale da parte dei  comuni  ed
enti  interessati  ex  lege  4  febbraio  1963, n. 129, art. 3, terzo
comma, formalmente proposte al parere del comitato tecnico  regionale
dei  lavori  pubblici,  i  cui  voti  si intendono qui' integralmente
richiamati per quanto concernenti  la  pronuncia  sulle  osservazioni
medesime;
  Visti  il  voto  n.  15084  del  22  ottobre 1986 e n. 16222 del 24
febbraio 1988, espressi dal comitato  tecnico  regionale  dei  lavori
pubblici sulle osservazioni dianzi citate;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  accogliere  le  osservazioni,  sia di
contenuto  tecnico  che  amministrativo,  riconosciute   fondate   ed
accoglibili  e  di respingere le altre, in base alle deduzioni poste,
per ciascuna di esse, nelle motivazioni dei voti del comitato tecnico
regionale  dei  lavori pubblici, considerazioni che si richiamano nel
presente decreto, recependole nella loro integrita';
  Considerata  l'urgenza  di  modificare  il  progetto di nuovo piano
regolatore generale acquedotti nelle parti relative alle osservazioni
accolte o, in altre parti, d'ufficio;
  Vista  la  deliberazione  adottata dalla giunta regionale in seduta
del 17 marzo 1988 col n. 12/65;
  Su  proposta  dell'assessore  dei lavori pubblici e di concerto con
l'assessore degli enti locali, finanze  ed  urbanistica,  l'assessore
della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, l'assessore
dell'agricoltura, l'assessore della difesa dell'ambiente, l'assessore
all'igiene e sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  osservazioni  presentate  in  termini sul contenuto e sull'iter
procedurale  del  progetto  di  nuovo   piano   regolatore   generale
acquedotti per la regione Sardegna, cosi' come indicate singolarmente
nei voti n. 15084 del 22 ottobre 1986 e n. 16222 del 24 febbraio 1988
espressi  dal  comitato  tecnico  regionale dei lavori pubblici, sono
accolte aut respinte cosi' come accolte  aut  respinte  dal  comitato
tecnico   regionale  dei  lavori  pubblici  medesimo,  in  base  alle
considerazioni svolte  su  ciascuna  delle  osservazioni  nei  propri
citati voti, qui integralmente richiamati e recepiti.