IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visti gli articoli 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 e decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327; Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, contenente la delega alla regione Sardegna delle funzioni concernenti le modifiche del piano regolatore generale acquedotti sulle destinazioni e nell'utilizzo di risorse idriche per esigenze del proprio territorio regionale; Vista la legge 13 aprile 1983, n. 122; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, art. 3, quarto comma, con cui si pongono le procedure per l'approvazione del piano regolatore generale acquedotti; Viste le leggi 1 luglio 1966, n. 506 e 9 agosto 1967, n. 734, contenenti modifiche ed integrazioni alla citata n. 129/1963; Visto e richiamato il decreto assessoriale 23 gennaio 1984, n. 56, pubblicato nel supplemento Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 11 del 13 marzo 1984 e nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 2 aprile 1984, con cui l'assessore dei lavori pubblici di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, l'assessore dell'agricoltura, l'assessore della difesa dell'ambiente, l'assessore all'igiene e sanita' ha deliberato il progetto di nuovo piano regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna; Viste le osservazioni proposte in termine sul contenuto del progetto medesimo e sul suo iter procedurale da parte dei comuni ed enti interessati ex lege 4 febbraio 1963, n. 129, art. 3, terzo comma, formalmente proposte al parere del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, i cui voti si intendono qui' integralmente richiamati per quanto concernenti la pronuncia sulle osservazioni medesime; Visti il voto n. 15084 del 22 ottobre 1986 e n. 16222 del 24 febbraio 1988, espressi dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici sulle osservazioni dianzi citate; Ritenuta l'opportunita' di accogliere le osservazioni, sia di contenuto tecnico che amministrativo, riconosciute fondate ed accoglibili e di respingere le altre, in base alle deduzioni poste, per ciascuna di esse, nelle motivazioni dei voti del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, considerazioni che si richiamano nel presente decreto, recependole nella loro integrita'; Considerata l'urgenza di modificare il progetto di nuovo piano regolatore generale acquedotti nelle parti relative alle osservazioni accolte o, in altre parti, d'ufficio; Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale in seduta del 17 marzo 1988 col n. 12/65; Su proposta dell'assessore dei lavori pubblici e di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, l'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, l'assessore dell'agricoltura, l'assessore della difesa dell'ambiente, l'assessore all'igiene e sanita'; Decreta: Art. 1. Le osservazioni presentate in termini sul contenuto e sull'iter procedurale del progetto di nuovo piano regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna, cosi' come indicate singolarmente nei voti n. 15084 del 22 ottobre 1986 e n. 16222 del 24 febbraio 1988 espressi dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, sono accolte aut respinte cosi' come accolte aut respinte dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici medesimo, in base alle considerazioni svolte su ciascuna delle osservazioni nei propri citati voti, qui integralmente richiamati e recepiti.