Art. 3. Gli atti del nuovo piano regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna unitamente alla relazione introduttiva, all'indice riepilogativo e all'elenco delle acque da riservare, con la relativa relazione generale sul piano e l'elenco delle modifiche introdotte, unitamente ai voti resi dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici col n. 15084 in data 22 ottobre 1986 e n. 16222 in data 24 febbraio 1988, saranno depositati presso l'assessorato dei lavori pubblici, viale Trento n. 69 piano VIII, Cagliari ed i suoi uffici periferici a livello provinciale, servizio del genio civile, dove potranno prenderne visione i comuni e gli enti e chiunque altro vi abbia interesse, per sessanta giorni consecutivi decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.