Art. 3.
  Gli  atti  del  nuovo  piano  regolatore generale acquedotti per la
regione Sardegna unitamente alla relazione  introduttiva,  all'indice
riepilogativo  e all'elenco delle acque da riservare, con la relativa
relazione generale sul piano e l'elenco delle  modifiche  introdotte,
unitamente  ai  voti  resi  dal comitato tecnico regionale dei lavori
pubblici col n. 15084 in data 22 ottobre 1986 e n. 16222 in  data  24
febbraio  1988,  saranno  depositati  presso l'assessorato dei lavori
pubblici, viale Trento n. 69 piano VIII, Cagliari ed  i  suoi  uffici
periferici  a  livello  provinciale,  servizio del genio civile, dove
potranno prenderne visione i comuni e gli enti e  chiunque  altro  vi
abbia  interesse,  per  sessanta  giorni  consecutivi  decorrenti dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del   presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
ufficiale della regione Sardegna.