Art. 2. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di Bruxelles) di ciascuna "data di pagamento", i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della "data di pagamento", che risultera' fissata secondo quanto previsto nei "termini e condizioni" del prestito. Detto importo verra' determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del tasso di interesse conteggiato e comunicato dalla "Banca Agente" incaricata dal Ministero del tesoro, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company of New York, sede di Londra, e del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verra' comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire. I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - Prestito in ECU a tasso variabile emesso il 30 ottobre 1990 - 1 miliardo di ECU". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioe', la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verra' immediatamente regolata.