Art. 3.
  Pure  con  le  modalita' di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.
  Inoltre,  verra'  riconosciuto  alla  Banca  d'Italia,  a titolo di
rimborso  spese,  un  importo  forfettario  annuo  di  L.  10.000.000
corrisposto  in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di ottobre di ogni anno del prestito.
  La  prima  provvista  fondi  sara'  effettuata  con  riferimento al
pagamento degli interessi trimestrali di scadenza  30  gennaio  1991,
determinati sulla base del tasso di interesse variabile pari al LIBID
a tre mesi, comunicato della menzionata "Banca Agente".