Art. 3. Pure con le modalita' di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato. Inoltre, verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000 corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del mese di ottobre di ogni anno del prestito. La prima provvista fondi sara' effettuata con riferimento al pagamento degli interessi trimestrali di scadenza 30 gennaio 1991, determinati sulla base del tasso di interesse variabile pari al LIBID a tre mesi, comunicato della menzionata "Banca Agente".