IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  2,  comma  14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale prevede che il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  della  sanita',  propone  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri la fissazione dei limiti  massimi  di  accettabilita'  delle
concentrazioni   e  i  limiti  massimi  di  esposizione  relativi  ad
inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e  delle  emissioni
sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art.
4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Considerata l'opportunita' di stabilire, in via transitoria, stante
la   grave   situazione   di   inquinamento   acustico    attualmente
riscontrabile  nell'ambito  dell'intero  territorio  nazionale  ed in
particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilita' di livelli di
rumore   validi  su  tutto  il  territorio  nazionale,  quali  misure
immediate ed urgenti di  salvaguardia  della  qualita'  ambientale  e
della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una
legge quadro in materia  di  tutela  dell'ambiente  dall'inquinamento
acustico,  che  fissi  i  limiti adeguati al progresso tecnologico ed
alle esigenze emerse in  sede  di  prima  applicazione  del  presente
decreto;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma
14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di  esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente decreto sono dettate,
nell'allegato  A,  apposite  definizioni  tecniche  e  sono  altresi'
determinate,  nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e di misura
dell'inquinamento acustico.
  3.  Sono  escluse dal campo di applicazione del presente decreto le
sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente  all'interno  di
locali   adibiti   ad   attivita'  industriali  o  artigianali  senza
diffusione di rumore nell'ambiente esterno.
  4.  Dal  presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono altresi'  escluse  le  aree  e  le  attivita'  aeroportuali  che
verranno  regolamentate  con  altro decreto. Le attivita' temporanee,
quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  qualora  comportino  l'impiego  di  macchinari ed impianti
rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga  ai  limiti  del
presente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, dal
sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni  per  limitare
l'inquinamento acustico sentita la competente USL.