Art. 2.
  1.  Ai  fini  della  determinazione  dei limiti massimi dei livelli
sonori equivalenti, i comuni  adottano  la  classificazione  in  zone
riportata  nella  tabella  1.  I  limiti  massimi  dei livelli sonori
equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del
territorio, sono indicati nella tabella 2.
  2.   Per   le  zone  non  esclusivamente  industriali  indicate  in
precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il  rumore,  sono
stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello
equivalente  del  rumore  ambientale  e  quello  del  rumore  residuo
(criterio  differenziale):   5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB
(A) durante il periodo notturno.  La misura  deve  essere  effettuata
all'interno  degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del
fenomeno acustico.
  3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano
nelle predette zone debbono adeguarsi al  sopra  specificato  livello
differenziale  entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore
del presente decreto ed hanno la possibilita'  di  avvalersi  in  via
prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti
industriali.