Art. 3.
  1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai
limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate  possono,
entro  il  termine  di  sei  mesi  dall'entrata in vigore del decreto
stesso, presentare alla competente regione un  piano  di  risanamento
con  l'indicazione  delle modalita' di adeguamento e del tempo al tal
fine necessario, che non puo' comunque essere superiore ad un periodo
di  trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere
esaminato dalla regione, che, entro il termine  di  sei  mesi,  puo',
sentiti  il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche
ed integrazioni.  Decorso il predetto termine di sei  mesi  il  piano
s'intende approvato a tutti gli effetti.
  2.  Le  imprese  che non presentano il piano di risanamento debbono
adeguarsi ai limiti fissati nel presente  decreto  entro  il  termine
previsto  dal precedente comma per la presentazione del piano stesso.