Art. 4.
  1.  Al  fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti
dal  presente  decreto,  le  regioni   provvedono   entro   un   anno
dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la
predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento.
  2. I piani devono contenere:
    a)   l'individuazione  della  tipologia  ed  entita'  dei  rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
    b) i soggetti a cui compete l'intervento;
    c) le modalita' ed i tempi per il risanamento ambientale;
    d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;
    e)  le  eventuali  misure  cautelari a carattere d'urgenza per la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
  3.  La  regione,  in  base  alle  proposte pervenutele e secondo la
disponibilita' finanziaria assegnatale  dallo  Stato,  predispone  un
piano    regionale    annuale   di   intervento   per   la   bonifica
dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale  vengono  adottati
dai comuni i singoli piani di risanamento.