Art. 6.
  1.  In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone
di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti  sonore  fisse  i
seguenti limiti di accettabilita':
                                 Limite diurno       Limite notturno
          Zonizzazione              Leq (A)             Leq (A)
              ---                     ---                 ---
Tutto il territorio nazionale          70                  60
Zona A (decreto ministeriale
  n. 1444/68) (*). . . . . . .         65                  55
Zona B (decreto ministeriale
  n. 1444/68) (*). . . . . . .         60                  50
Zona esclusivamente industriale        70                  70
  2.   Per   le  zone  non  esclusivamente  industriali  indicate  in
precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il  rumore,  sono
stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello
equivalente  del  rumore  ambientale  e  quello  del  rumore  residuo
(criterio  differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo
diurno; 3 dB (A) per il Leq (A)  durante  il  periodo  notturno.   La
misura  deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno
acustico negli ambienti abitativi.
  3. Le imprese possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 3.
 
             (*)  Zone  di  cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2
          aprile 1968, n. 1444.