Art. 6. 1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilita': Limite diurno Limite notturno Zonizzazione Leq (A) Leq (A) --- --- --- Tutto il territorio nazionale 70 60 Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*). . . . . . . 65 55 Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*). . . . . . . 60 50 Zona esclusivamente industriale 70 70 2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi. 3. Le imprese possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 3.
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.