Art. 3.
  1. Per la formazione delle graduatorie, per gli avviamenti, per  la
selezione  e  per le assunzioni si osservano i criteri e le modalita'
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre 1988, in quanto compatibili; le graduatorie sono formate per
qualifica,  senza  tenere  conto  del  punteggio relativo al reddito.
L'inserimento in graduatoria avviene previo riscontro dell'inclusione
del nominativo del lavoratore nella lista regionale di  cui  all'art.
2.
  2.  I  lavoratori  che  non  presentano  il modulo informativo sono
inseriti in graduatoria dopo l'ultimo  di  coloro  che  hanno  curato
l'adempimento  sulla  base  della  qualifica  e  degli altri elementi
risultanti  dalla  lista  regionale;  ai  fini  di  quanto   previsto
dall'art.  2,  comma  5,  i  loro  nominativi  sono  comunicati  alla
commissione regionale per l'impiego.
  3. I lavoratori utilizzati temporaneamente per opere o  servizi  di
pubblica   utilita',   ovvero   come  istruttori  per  iniziative  di
formazione professionale, ai sensi della legge  24  luglio  1981,  n.
390,  sono avviati con precedenza, nei limiti della riserva predetta,
presso le amministrazioni o gli enti a  favore  dei  quali  e'  stata
prestata l'attivita' per le opere e servizi di pubblica utilita'.
  4.  Le  graduatorie  circoscrizionali  di  cui  al  comma 1 vengono
aggiornate al verificarsi di qualsiasi  variazione  sopravvenuta.  Le
aziende,  ai  fini  della  cancellazione,  sono  tenute  a comunicare
immediatamente all'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  ed  alla sezione circoscrizionale competente l'eventuale
ripresa dell'attivita' di ciascun  lavoratore  o  la  cessazione  del
raporto di lavoro.