Art. 3. 1. Per la formazione delle graduatorie, per gli avviamenti, per la selezione e per le assunzioni si osservano i criteri e le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, in quanto compatibili; le graduatorie sono formate per qualifica, senza tenere conto del punteggio relativo al reddito. L'inserimento in graduatoria avviene previo riscontro dell'inclusione del nominativo del lavoratore nella lista regionale di cui all'art. 2. 2. I lavoratori che non presentano il modulo informativo sono inseriti in graduatoria dopo l'ultimo di coloro che hanno curato l'adempimento sulla base della qualifica e degli altri elementi risultanti dalla lista regionale; ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, i loro nominativi sono comunicati alla commissione regionale per l'impiego. 3. I lavoratori utilizzati temporaneamente per opere o servizi di pubblica utilita', ovvero come istruttori per iniziative di formazione professionale, ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 390, sono avviati con precedenza, nei limiti della riserva predetta, presso le amministrazioni o gli enti a favore dei quali e' stata prestata l'attivita' per le opere e servizi di pubblica utilita'. 4. Le graduatorie circoscrizionali di cui al comma 1 vengono aggiornate al verificarsi di qualsiasi variazione sopravvenuta. Le aziende, ai fini della cancellazione, sono tenute a comunicare immediatamente all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed alla sezione circoscrizionale competente l'eventuale ripresa dell'attivita' di ciascun lavoratore o la cessazione del raporto di lavoro.