Art. 4. 1. Le amministrazioni pubbliche presentano richiesta di avviamento a selezione, secondo le procedure stabilite con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, indicando distintamente i posti riservati ai lavoratori in cassa integrazione aventi titolo all'avviamento ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e quelli destinati ai lavoratori di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 2. La sezione circoscrizionale competente procede ad avviare a selezione in numero doppio rispetto ai posti riservati da coprire. Analogamente, in caso di avviamenti da graduatorie integrate a livello provinciale o regionale, i competenti uffici procedono ad avviare in numero doppio dei posti da ricoprire. L'avviamento a selezione deve essere comunicato contestualmente, all'azienda. 3. Ai fini delle assunzioni nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, vengono seguite le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. A tal fine la certificazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, rilasciata a richiesta degli interessati dalla sezione circoscrizionale competente, deve attestare l'iscrizione degli aspiranti nelle liste regionali di cui all'art. 2, la relativa qualifica, nonche' il punteggio nella graduatoria di cui all'art. 3. I bandi devono specificare il numero dei posti riservati agli iscritti nelle liste di cui al presente decreto.