Art. 4.
  1. Le amministrazioni pubbliche presentano richiesta di  avviamento
a  selezione, secondo le procedure stabilite con l'art. 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, indicando
distintamente i posti riservati ai lavoratori in  cassa  integrazione
aventi  titolo  all'avviamento  ai  sensi dell'art. 1, comma 7, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 e quelli destinati  ai  lavoratori  di
cui  all'art.  16  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, cosi' come
modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
  2. La sezione circoscrizionale  competente  procede  ad  avviare  a
selezione  in  numero  doppio rispetto ai posti riservati da coprire.
Analogamente, in  caso  di  avviamenti  da  graduatorie  integrate  a
livello  provinciale  o  regionale,  i competenti uffici procedono ad
avviare in numero doppio  dei  posti  da  ricoprire.  L'avviamento  a
selezione deve essere comunicato contestualmente, all'azienda.
  3.   Ai   fini   delle   assunzioni   nelle   sedi  centrali  delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  degli
enti  pubblici  non  economici  a carattere nazionale e di quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, vengono seguite le  procedure  di
cui  agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988.  A  tal  fine  la  certificazione  di  cui
all'art.  5,  comma  3,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, rilasciata a richiesta  degli  interessati
dalla    sezione    circoscrizionale   competente,   deve   attestare
l'iscrizione degli aspiranti nelle liste regionali di cui all'art. 2,
la relativa qualifica, nonche' il punteggio nella graduatoria di  cui
all'art.  3. I bandi devono specificare il numero dei posti riservati
agli iscritti nelle liste di cui al presente decreto.