Art. 5.
  1. I lavoratori, per essere avviati a selezione, devono  essere  in
possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici,
di  cui  all'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  salvo
diversa  espressa  previsione  da  parte  dei singoli ordinamenti, da
specificare nella richiesta di avviamento o nel bando di  offerta  di
lavoro.  Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell'eta',
si osservano le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto  1985,
n.  444,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, con legge 20 maggio 1988,
n. 160.
  2. Il superamento della prova di idoneita' comporta  la  nomina  in
ruolo,  con  attribuzione  del  trattamento  economico iniziale della
qualifica  funzionale  oggetto  della  richiesta  di   avviamento   a
selezione.  Ai  fini  della  cessazione  delle  prestazioni  di cassa
integrazione  le  amministrazioni  e  gli  enti   devono   notificare
all'azienda  ed  alla  competente  sede dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'inizio dell'effettivo servizio. Qualsiasi  forma
di  cessazione  dal  servizio  non  comporta il ripristino al diritto
delle prestazioni di cassa integrazione.