Art. 5. 1. I lavoratori, per essere avviati a selezione, devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa espressa previsione da parte dei singoli ordinamenti, da specificare nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell'eta', si osservano le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, con legge 20 maggio 1988, n. 160. 2. Il superamento della prova di idoneita' comporta la nomina in ruolo, con attribuzione del trattamento economico iniziale della qualifica funzionale oggetto della richiesta di avviamento a selezione. Ai fini della cessazione delle prestazioni di cassa integrazione le amministrazioni e gli enti devono notificare all'azienda ed alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inizio dell'effettivo servizio. Qualsiasi forma di cessazione dal servizio non comporta il ripristino al diritto delle prestazioni di cassa integrazione.