Art. 6. 1. Ai fini dell'assunzione di personale negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto di quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1991 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GRIPPO p. Il Ministro del tesoro FOTI