Art. 6.
  1. Ai fini dell'assunzione di  personale  negli  uffici  periferici
delle  amministrazioni  statali anche ad ordinamento autonomo e degli
enti di cui alla legge 20 marzo  1975,  n.  70,  nella  provincia  di
Bolzano,  le  disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto
conto di quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1991
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                Il Ministro per la funzione pubblica
                               GASPARI
        p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               GRIPPO
                      p. Il Ministro del tesoro
                                FOTI