Art. 2.
Mappatura degli impianti di acquedotto
1. Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di
acquedotto, su conformi direttive delle autorita' regionali da
emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
redigono e trasmettono alle unita' sanitarie locali, ai presidi e
servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni
territorialmente interessati la mappatura delle opere di
attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di
distribuzione, fino i rami terminali della rete, dell'acqua fornita
all'utenza.
2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di
cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni elaborano la documentazione di cui al comma 1, la
trasmettono al Ministero della sanita' e tempestivamente la
aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di
concerto con le altre regioni interessate allorche' si tratti di
impianti di acquedotto di interesse interregionale.