Art. 3.
Controlli sanitari
1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unita'
sanitarie locali - servizio igiene pubblica o servizio similare -
anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni
eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali:
a) emettono il giudizio di qualita' e di idoneita' d'uso sulle
acque destinate al consumo umano di cui al successivo art. 4;
b) verificano la conformita' delle risultanze dell'esame
ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle
prescrizioni della normativa di settore ed altresi' segnalano, con
carattere d'urgenza, a seconda dei casi, al comune e/o alla regione
e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali
difformita' riscontrate;
c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della regione
e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti
necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualita' delle risorse
idriche e dell'acqua condottata ovvero propongono l'adozione dei
provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al
successivo art. 5;
d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le
risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o
rilevati al comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto
d'acquedotto.
2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e
servizi multizonali di prevenzione:
a) verificano la conformita' delle risultanze dei controlli
analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore,
trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unita' sanitaria lo-
cale e segnalano, con carattere d'urgenza, all'unita' sanitaria lo-
cale, al comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell'impianto
d'acquedotto eventuali difformita' riscontrate.