Art. 6.
Approvvigionamento idrico d'emergenza
1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile
un approvvigionamento idrico d'emergenza, le regioni affidano, ove
possibile, l'attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti
pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente
qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del
Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento
di cui al comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le
strutture e gli interventi d'emergenza predisposti.