Art. 8.
Attivita' di vigilanza
1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato
e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente
legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da
ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanita'.
Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di
attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le
informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle
funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato
dall'autorita' che li ha nominati e sono ufficiali di polizia
giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite.
2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni possono
disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi
di proprio personale.