Art. 9.
Comitato permanente
1. Al fine di un migliore esame di tutta la problematica
concernente le acque destinate al consumo umano, e' costituito un
comitato permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei
servizi d'igiene pubblica del Ministero della sanita' e composto:
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
da due rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei quali
coordina anche le attivita' di segreteria del comitato;
da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie;
da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per
il coordinamento degli affari regionali e problemi istituzionali;
da cinque esperti designati dalle regioni;
dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore di sanita'
competenti in materia;
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'.
2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il comitato
articola di norma i propri lavori in sottocommissioni di studio
tecnico-scientifiche e puo' avvalersi del contributo di esperti
esterni.
3. Il comitato e' rinnovato ogni tre anni.