Art. 9.
                         Comitato permanente
  1.   Al  fine  di  un  migliore  esame  di  tutta  la  problematica
concernente le acque destinate al consumo  umano,  e'  costituito  un
comitato  permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei
servizi d'igiene pubblica del Ministero della sanita' e composto:
   da  un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste;
   da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
   da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
   da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
   da  due  rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei quali
coordina anche le attivita' di segreteria del comitato;
   da  un   rappresentante   dell'ufficio   del   Ministro   per   il
coordinamento delle politiche comunitarie;
   da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per
il coordinamento degli affari regionali e problemi istituzionali;
   da cinque esperti designati dalle regioni;
   dai  presidenti  delle  sezioni del Consiglio superiore di sanita'
competenti in materia;
   da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
   da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'.
  2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il comitato
articola di norma i  propri  lavori  in  sottocommissioni  di  studio
tecnico-scientifiche  e  puo'  avvalersi  del  contributo  di esperti
esterni.
  3. Il comitato e' rinnovato ogni tre anni.