Art. 10. I termini fissati negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, qualora l'atto conclusivo del procedimento e' di competenza di un organo collegiale dell'amministrazione all'interno del quale sono presenti i rappresentanti delle categorie professionali dei lavoratori e datori di lavoro o altri soggetti estranei all'amministrazione, valgono come limite temporale entro cui gli uffici, svolta l'attivita' di propria spettanza, inviano la documentazione predisposta al collegio chiamato a provvedere. Dell'avvenuto invio viene data contestuale comunicazione agli interessati. In tal caso l'organo collegiale, in mancanza di disposizioni normative che fissano i termini entro cui provvedere, adottera', entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il provvedimento richiesto ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'organo collegiale ritiene insufficiente l'istruttoria svolta, rimettera' la documentazione all'ufficio competente, il quale dandone comunicazione all'interessato indichera' altresi' il nuovo termine per il compimento degli atti di competenza. Tale nuovo termine non potra' comunque superare quello fissato originariamente per la durata dei procedimenti negli allegati 1, 2, 3 e 4.