Art. 10.
  I termini fissati negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente  decreto,
qualora  l'atto  conclusivo  del  procedimento e' di competenza di un
organo collegiale dell'amministrazione  all'interno  del  quale  sono
presenti   i   rappresentanti   delle   categorie  professionali  dei
lavoratori  e  datori   di   lavoro   o   altri   soggetti   estranei
all'amministrazione,  valgono  come  limite  temporale  entro cui gli
uffici,  svolta  l'attivita'  di  propria   spettanza,   inviano   la
documentazione   predisposta   al  collegio  chiamato  a  provvedere.
Dell'avvenuto  invio  viene  data  contestuale   comunicazione   agli
interessati.
  In  tal  caso  l'organo  collegiale,  in  mancanza  di disposizioni
normative che fissano i  termini  entro  cui  provvedere,  adottera',
entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di cui al comma
precedente, il provvedimento richiesto ai sensi del comma 3 dell'art.
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Nel  caso  in  cui  l'organo   collegiale   ritiene   insufficiente
l'istruttoria   svolta,   rimettera'  la  documentazione  all'ufficio
competente, il quale dandone comunicazione all'interessato indichera'
altresi' il nuovo termine per il compimento degli atti di competenza.
Tale nuovo  termine  non  potra'  comunque  superare  quello  fissato
originariamente per la durata dei procedimenti negli allegati 1, 2, 3
e 4.