Art. 11.
  I termini dei procedimenti indicati nel presente provvedimento  che
si concludono con l'adozione di un decreto di concerto con uno o piu'
Ministri,  ovvero  con  un  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri o con un decreto del Presidente  della  Repubblica,  valgono
solo  come  limite temporale entro cui il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale predispone l'atto per quanto di  competenza  e  lo
invia alle altre autorita' per gli ulteriori adempimenti.
  Dell'avvenuto  invio  viene  data  contestuale  comunicazione  agli
eventuali interessati.