Art. 11. I termini dei procedimenti indicati nel presente provvedimento che si concludono con l'adozione di un decreto di concerto con uno o piu' Ministri, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con un decreto del Presidente della Repubblica, valgono solo come limite temporale entro cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone l'atto per quanto di competenza e lo invia alle altre autorita' per gli ulteriori adempimenti. Dell'avvenuto invio viene data contestuale comunicazione agli eventuali interessati.