Art. 13. I procedimenti indicati nel presente decreto si intendono conclusi per l'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza degli organi di controllo. Dell'avvenuta trasmissione dell'atto all'organo di controllo viene data contestuale comunicazione all'interessato. In caso di osservazioni da parte dell'organo di controllo, l'Amministrazione, in relazione ai rilievi che sono stati mossi, stabilisce al momento della pervenuta degli stessi il nuovo termine entro cui verra' adottato l'atto, dandone inoltre contestuale comunicazione all'interessato. Il termine di cui al comma precedente non potra', comunque, super- are quello fissato originariamente per l'adozione dell'atto negli allegati 1, 2, 3 e 4.