Art. 13.
  I procedimenti indicati nel presente decreto si intendono  conclusi
per  l'Amministrazione  al  momento  dell'adozione dell'atto, esclusa
l'ulteriore ed eventuale fase  integrativa  dell'efficacia  dell'atto
medesimo  di  competenza  degli  organi  di  controllo. Dell'avvenuta
trasmissione dell'atto all'organo di controllo viene data contestuale
comunicazione all'interessato.
  In  caso  di  osservazioni  da  parte  dell'organo  di   controllo,
l'Amministrazione,  in  relazione  ai  rilievi  che sono stati mossi,
stabilisce al momento della pervenuta degli stessi il  nuovo  termine
entro   cui  verra'  adottato  l'atto,  dandone  inoltre  contestuale
comunicazione all'interessato.
  Il termine di cui al comma precedente non potra', comunque,  super-
are  quello  fissato  originariamente  per l'adozione dell'atto negli
allegati 1, 2, 3 e 4.