Art. 3. I termini stabiliti con il presente decreto risultano dalla sommatoria dei tempi necessari a ciascun organo non collegiale o ufficio dell'amministrazione per intervenire nel procedimento, e di quelli attualmente stabiliti dalla normativa per gli altri soggetti pubblici o privati estranei all'amministrazione anch'essi chiamati a partecipare. L'amministrazione provvedera' con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per l'emanazione dell'atto la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.