Art. 3.
  I  termini  stabiliti  con  il  presente  decreto  risultano  dalla
sommatoria  dei  tempi  necessari  a  ciascun organo non collegiale o
ufficio dell'amministrazione per intervenire nel procedimento,  e  di
quelli  attualmente  stabiliti dalla normativa per gli altri soggetti
pubblici o privati estranei all'amministrazione anch'essi chiamati  a
partecipare.
  L'amministrazione  provvedera' con successiva circolare a stabilire
nell'ambito del termine fissato per l'emanazione dell'atto la  durata
delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.