Art. 6. Qualora straordinarie e motivate esigenze impongano nello svolgimento dell'istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, la richiesta di un parere ovvero l'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non collegiale o ufficio dell'amministrazione, il cui intervento non e' previsto di regola nel corso del procedimento, questo emettera' l'atto richiesto entro sessanta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui l'ufficio o l'organo adito abbia rappresentato delle esigenze per cui si trova nell'impossibilita' di rispettare il termine precedente, questo viene prorogato di ulteriori trenta giorni. I tempi dei due commi precedenti si sommano a quelli fissati per ciascun tipo di procedimento negli allegati 1, 2, 3 e 4.