Art. 6.
  Qualora  straordinarie  e   motivate   esigenze   impongano   nello
svolgimento   dell'istruttoria,  ai  fini  dell'emanazione  dell'atto
conclusivo, la richiesta di un parere  ovvero  l'espletamento  di  un
accertamento  ad  opera  di  un altro organo non collegiale o ufficio
dell'amministrazione, il cui intervento non e' previsto di regola nel
corso del  procedimento,  questo  emettera'  l'atto  richiesto  entro
sessanta giorni dalla richiesta.
  Nel  caso  in  cui  l'ufficio  o l'organo adito abbia rappresentato
delle esigenze per cui si trova nell'impossibilita' di rispettare  il
termine  precedente,  questo  viene  prorogato  di  ulteriori  trenta
giorni.
  I tempi dei due commi precedenti si sommano a  quelli  fissati  per
ciascun tipo di procedimento negli allegati 1, 2, 3 e 4.