Art. 2. I mutui hanno durata quindicennale e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per i mutui agli enti locali. L'ammortamento decorre per l'intero ammontare del mutuo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. Gli eventuali interessi di pre-ammortamento, da riconoscere solo sulle somme effettivamente utilizzate, saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.