Art. 2.
  I mutui hanno durata quindicennale  e  ad  essi  si  applicano,  in
quanto compatibili, le norme in vigore per i mutui agli enti locali.
  L'ammortamento  decorre  per  l'intero  ammontare  del mutuo dal 1›
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del  contratto  e
le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi.
  Gli  eventuali  interessi  di pre-ammortamento, da riconoscere solo
sulle somme effettivamente utilizzate, saranno corrisposti unitamente
alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si  riferiscono  ed  il
loro  importo  sara'  gravato  degli interessi, al medesimo tasso del
mutuo, sulle somme dovute dalla data di  inizio  dell'ammortamento  a
quella di scadenza della prima rata dello stesso.