Art. 3.
  I mutui di cui al precedente art.  1  potranno  essere  regolati  a
tasso fisso o a tasso variabile.
  Nelle  operazioni  di  mutuo  regolate  a  tasso fisso, il tasso di
interesse annuo posticipato applicabile - o l'equivalente  semestrale
-  non  puo'  superare  il  tasso  di  riferimento  stabilito  per le
operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel  bimestre  in
cui viene stipulato il contratto di mutuo.