Art. 3. I mutui di cui al precedente art. 1 potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile - o l'equivalente semestrale - non puo' superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.