Art. 10. Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE 1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attivita' lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, e' tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971 (a). Per il medesimo fine, il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (b).
(a) Il regolamento CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 149 del 5 luglio 1971. (b) L'art. 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, e' cosi' formulato: "Art. 85. - Salvo che i fatti costituiscano reato piu' grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico. Ogni lavoratore per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma terzo, 38 comma quinto e 40 del presente testo unico, e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila". Le sanzioni dell'ammenda di cui all'articolo sopra riportato sono state sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni contemplate dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La misura minima e massima delle sanzioni di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione di cui al primo comma e' quindi "da lire centomila a lire un milione" e quella di cui al secondo comma "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".