Art. 7.
               Retribuzione imponibile per i detenuti
              ed internati ammessi al lavoro in carcere
  1.  L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 1989, n. 389 (a), si interpreta nel senso che per i detenuti
ed   internati   lavoranti   alle   dipendenze   dell'Amministrazione
penitenziaria,   il   calcolo   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali   si   effettua   sulla  determinazione  della  mercede
stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26  luglio  1975,  n.
354,  nel  testo  modificato  dall'articolo  7 della legge 10 ottobre
1986, n. 663 (b).
 
             (a) I commi 1 e 2  dell'art.  1  del  D.L.  n.  338/1989
          (Disposizioni  urgenti in materia di evasione contributiva,
          di  fiscalizzazione  degli   oneri   sociali,   di   sgravi
          contributivi   nel   Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei
          patronati) sono cosi' formulati:
             "1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo
          dei contributi di previdenza e di  assistenza  sociale  non
          puo'   essere   inferiore  all'importo  delle  retribuzioni
          stabilito  da  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi,
          stipulati     dalle     organizzazioni    sindacali    piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  ovvero  da   accordi
          collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una
          retribuzione di importo superiore  a  quello  previsto  dal
          contratto collettivo.
             2. Con effetto dal 1› gennaio 1989 la percentuale di cui
          all'art.    7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12
          settembre 1983, n.   463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre 1983, n.  638, e' elevata a 40. A
          decorrere dal periodo di paga in corso  alla  data  del  1›
          gennaio  1989, la percentuale di cui al secondo periodo del
          predetto comma e' fissata a 9,50".
             Il D.L. n. 463/1983 reca:  "Misure  urgenti  in  materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica,  disposizioni  per  vari  settori  della pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini".
          Si trascrive il testo vigente del comma 1  dell'art.  7  di
          detto decreto sopracitato:
             "1.  Il numero dei contributi settimanali da accreditare
          ai lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai
          fini    delle    prestazioni    pensionistiche   a   carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per  ogni
          anno  solare  successivo  al  1988  e'  pari a quello delle
          settimane dell'anno stesso  retribuito  o  riconosciute  in
          base   alle   norme   che   disciplinano   l'accreditamento
          figurativo,  sempre   che   risulti   erogata,   dovuta   o
          accreditata  figurativamente  per  ognuna di tali settimane
          una retribuzione non  inferiore  al  40%  dell'importo  del
          trattamento  minimo  mensile di pensione a carico del Fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti  in  vigore  al 1› gennaio
          dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di  paga  in
          corso  alla  data  del 1› gennaio 1989, il limite minimo di
          retribuzione giornaliera, ivi  compresa  la  misura  minima
          giornaliera  dei  salari  medi  convenzionali, per tutte le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza e  assistenza
          sociale non puo' essere inferiore al 9,50% dell'importo del
          trattamento  minimo  mensile di pensione a carico del Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1›  gennaio  di
          ciascun anno".
             (b) Il testo dell'art. 22 della legge n. 354/1975 (Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure  privative  e  limitative  della   liberta'),   come
          sostituito  dall'art.  7  della  legge  n.  663/1986, e' il
          seguente:
             "Art. 22 (Determinazione delle mercedi). - 1. Le mercedi
          per ciascuna categoria di  lavoranti  sono  equitativamente
          stabilite in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro
          effettivamente  prestato, alla organizzazione e al tipo del
          lavoro del detenuto in misura non inferiore  ai  due  terzi
          del trattamento economico previsto dai contratti collettivi
          di  lavoro.  A  tale  fine  e'  costituita  una commissione
          composta  dal  direttore   generale   degli   istituti   di
          prevenzione   di  pena,  che  la  presiede,  dal  direttore
          dell'ufficio del lavoro  dei  detenuti  e  degli  internati
          della  direzione generale per gli istituti di prevenzione e
          di  pena,  da  un  ispettore  generale  degli  istituti  di
          prevenzione  di pena, da un rappresentate del Ministero del
          tesoro, da un rappresentante del  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  e  da  un delegato per ciascuna
          delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi-
          ano nazionale.
             2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione  e
          di pena funge da segretario della commissione.
             3.  La  medesima  commissione  stabilisce il trattamento
          economico dei tirocinanti.
             4.  La  commissione  stabilisce,  altresi',  il   numero
          massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite
          e  le  condizioni  e modalita' di fruizione delle stesse da
          parte  dei  detenuti  e  degli   internati   addetti   alle
          lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i
          quali  frequentino  i  corsi della scuola d'obbligo o delle
          scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi
          di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano,
          negli istituti penitenziari,  durante  l'orario  di  lavoro
          ordinario".