Art. 7. Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere 1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (a), si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (b).
(a) I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) sono cosi' formulati: "1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50". Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini". Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 di detto decreto sopracitato: "1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1988 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuito o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno". (b) Il testo dell'art. 22 della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 7 della legge n. 663/1986, e' il seguente: "Art. 22 (Determinazione delle mercedi). - 1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine e' costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione di pena, da un rappresentate del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi- ano nazionale. 2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione. 3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti. 4. La commissione stabilisce, altresi', il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalita' di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario".