IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
che demanda allo Stato le funzioni amministrative concernenti la
produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il
commercio e l'informazione concernenti i presidi sanitari e i presidi
medico-chirurgici;
Visto l'art. 6, lettera i), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a
norma del quale sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti la produzione, la registrazione, il
commercio e l'impiego delle forme di energia capaci di alternare
l'equilibrio biologico;
Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 concernente la
disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio
nazionale;
Sentito il Consiglio superiore di sanita':
Decreta:
Art. 1.
Criteri generali per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature
a risonanza magnetica per uso diagnostico
1. L'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature a risonanza
magnetiza per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature
RM) sono consentiti presso presidi pubblici e privati nel rispetto
delle seguenti norme tecniche e procedure amministrative, uniformi
sul territorio nazionale.
2. I presidi pubblici o privati convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale i cui oneri gravino comunque su fondi pubblici
debbono, inoltre, assicurare per l'installazione e l'utilizzo delle
apparecchiature di cui al primo comma:
a) massima accessibilita' in rapporto alle caratteristiche oro-
geografiche e di prevalenza delle affezioni morbose nel territorio;
b) sviluppo preferenziale delle prestazioni ambulatoriali inte-
grate ed efficaci collegamenti tra strutture di ricovero ed extra-
ospedaliere;
c) utilizzazione ottimale delle dotazioni strumentali e delle
competenze professionali disponibili, collegando la produttivita'
delle seconde alla pontenzialita' delle prime.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 833/1978
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in
materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da
impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari
esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive,
per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure quarentarie, nonche' gli interventi contro le
epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricreca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialita'
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e
virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di
impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualita' e di
salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e
l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia
capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio
e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro
utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione
ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi
personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di
cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti pr la determinazione dei
profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per la durata e la conclusione dei
corsi; la determinazione dei requisiti necessari per
l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi
sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo
nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle
acque termali e la pubblicita' relativa alla loro
utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive
del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se
del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le
prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-
industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze Armate ed i
Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i
servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle
condizioni del personale dipendente".
- Il D.M. 29 novembre 1985 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985.