IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda allo Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i presidi sanitari e i presidi medico-chirurgici; Visto l'art. 6, lettera i), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle forme di energia capaci di alternare l'equilibrio biologico; Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 concernente la disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale; Sentito il Consiglio superiore di sanita': Decreta: Art. 1. Criteri generali per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico 1. L'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature a risonanza magnetiza per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature RM) sono consentiti presso presidi pubblici e privati nel rispetto delle seguenti norme tecniche e procedure amministrative, uniformi sul territorio nazionale. 2. I presidi pubblici o privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale i cui oneri gravino comunque su fondi pubblici debbono, inoltre, assicurare per l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature di cui al primo comma: a) massima accessibilita' in rapporto alle caratteristiche oro- geografiche e di prevalenza delle affezioni morbose nel territorio; b) sviluppo preferenziale delle prestazioni ambulatoriali inte- grate ed efficaci collegamenti tra strutture di ricovero ed extra- ospedaliere; c) utilizzazione ottimale delle dotazioni strumentali e delle competenze professionali disponibili, collegando la produttivita' delle seconde alla pontenzialita' delle prime. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti; b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarentarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le epizoozie; c) la produzione, la registrazione, la ricreca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario; d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) gli standars dei prodotti industriali; h) la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari; i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge; p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge; q) la fissazione dei requisiti pr la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie; r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi; s) gli ordini e i collegi professionali; t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque termali e la pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario; u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico- industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti; v) l'organizzazione sanitaria militare; z) i servizi sanitari istituiti per le Forze Armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente". - Il D.M. 29 novembre 1985 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985.