IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, lettera c), della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,
che  demanda  allo  Stato  le  funzioni amministrative concernenti la
produzione, la registrazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione,  il
commercio e l'informazione concernenti i presidi sanitari e i presidi
medico-chirurgici;
  Visto l'art. 6, lettera i), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a
norma   del   quale  sono  di  competenza  dello  Stato  le  funzioni
amministrative  concernenti  la  produzione,  la  registrazione,   il
commercio  e  l'impiego  delle  forme  di energia capaci di alternare
l'equilibrio biologico;
  Visto il proprio decreto in data 29 novembre  1985  concernente  la
disciplina    dell'autorizzazione   e   uso   delle   apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.)  sul  territorio
nazionale;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita':
                              Decreta:
                               Art. 1.
Criteri generali per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature
              a risonanza magnetica per uso diagnostico
  1.  L'installazione  e l'utilizzo delle apparecchiature a risonanza
magnetiza per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature
RM) sono consentiti presso presidi pubblici e  privati  nel  rispetto
delle  seguenti  norme  tecniche e procedure amministrative, uniformi
sul territorio nazionale.
  2. I presidi pubblici  o  privati  convenzionati  con  il  Servizio
sanitario  nazionale  i  cui oneri gravino comunque su fondi pubblici
debbono, inoltre, assicurare per l'installazione e  l'utilizzo  delle
apparecchiature di cui al primo comma:
   a)  massima  accessibilita'  in rapporto alle caratteristiche oro-
geografiche e di prevalenza delle affezioni morbose nel territorio;
   b) sviluppo preferenziale delle  prestazioni  ambulatoriali  inte-
grate  ed  efficaci  collegamenti tra strutture di ricovero ed extra-
ospedaliere;
   c) utilizzazione ottimale  delle  dotazioni  strumentali  e  delle
competenze  professionali  disponibili,  collegando  la produttivita'
delle seconde alla pontenzialita' delle prime.
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  6  della   legge   n.   833/1978
          (Istituzione   del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'  il
          seguente:
            "Art. 6 (Competenze dello Stato). -  Sono  di  competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
            a)    i   rapporti   internazionali   e   la   profilassi
          internazionale, marittima, aerea e di frontiera,  anche  in
          materia  veterinaria;  l'assistenza  sanitaria ai cittadini
          italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
          ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste  da
          impegni  internazionali,  avvalendosi  dei presidi sanitari
          esistenti;
            b) la profilassi delle malattie  infettive  e  diffusive,
          per  le  quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
          misure  quarentarie,  nonche'  gli  interventi  contro   le
          epidemie e le epizoozie;
            c)  la  produzione,  la  registrazione,  la  ricreca,  la
          sperimentazione, il commercio e l'informazione  concernenti
          i   prodotti   chimici   usati  in  medicina,  i  preparati
          farmaceutici,  i   preparati   galenici,   le   specialita'
          medicinali,  i  vaccini,  gli  immunomodulatori cellulari e
          virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
          emoderivati, i presidi sanitari e  medico-chirurgici  ed  i
          prodotti assimilati anche per uso veterinario;
            d)  la  coltivazione,  la  produzione,  la fabbricazione,
          l'impiego,  il  commercio   all'ingrosso,   l'esportazione,
          l'importazione,  il  transito,  l'acquisto, la vendita e la
          detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
          per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
          22 dicembre 1975, n. 685;
            e) la produzione, la registrazione  e  il  commercio  dei
          prodotti  dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
          la cosmesi;
            f) l'elencazione e la determinazione delle  modalita'  di
          impiego  degli  additivi  e  dei  coloranti  permessi nella
          lavorazione  degli  alimenti  e  delle  bevande   e   nella
          produzione  degli  oggetti  d'uso personale e domestico; la
          determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
          materiali  e  dei  recipienti  destinati  a   contenere   e
          conservare  sostanze  alimentari  e  bevande, nonche' degli
          oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
          alimentari;
            g) gli standars dei prodotti industriali;
            h)  la  determinazione  di  indici  di  qualita'   e   di
          salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
            i)  la  produzione,  la  registrazione,  il  commercio  e
          l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di  energia
          capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
            k)  i  controlli  sanitari  sulla produzione dell'energia
          termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il  commercio
          e l'impiego delle sostanze radioattive;
            l)   il   prelievo   di   parti   di  cadavere,  la  loro
          utilizzazione e il trapianto di organi  limitatamente  alle
          funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
            m)  la  disciplina generale del lavoro e della produzione
          ai fini della prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  e
          delle malattie professionali;
            n)  l'omologazione  di  macchine,  di impianti e di mezzi
          personali di protezione;
            o)  l'Istituto  superiore di sanita', secondo le norme di
          cui alla legge 7 agosto 1973,  n.  519,  ed  alla  presente
          legge;
            p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
            q)  la  fissazione dei requisiti pr la determinazione dei
          profili  professionali   degli   operatori   sanitari;   le
          disposizioni  generali  per  la durata e la conclusione dei
          corsi;  la  determinazione  dei  requisiti  necessari   per
          l'ammissione   alle   scuole,  nonche'  dei  requisiti  per
          l'esercizio   delle   professioni   mediche   e   sanitarie
          ausiliarie;
            r)  il  riconoscimento  e  la  equiparazione  dei servizi
          sanitari prestati in Italia e  all'estero  dagli  operatori
          sanitari  ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo
          nei concorsi stessi;
            s) gli ordini e i collegi professionali;
            t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche  delle
          acque   termali   e   la  pubblicita'  relativa  alla  loro
          utilizzazione a scopo sanitario;
            u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive
          del  bestiame  per  le  quali,  in  tutto   il   territorio
          nazionale,  sono  disposti  l'obbligo di abbattimento e, se
          del caso, la distruzione degli animali infetti  o  sospetti
          di  infezione  o di contaminazione; la determinazione degli
          interventi obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi;  le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli  additivi  e  delle  sostanze  minerali  e   chimico-
          industriali   nei   prodotti   destinati  all'alimentazione
          zootecnica, nonche' quelle relative alla  produzione  e  la
          commercializzazione di questi ultimi prodotti;
            v) l'organizzazione sanitaria militare;
            z)  i servizi sanitari istituiti per le Forze Armate ed i
          Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di  custodia  e
          per  il  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, nonche' i
          servizi dell'Azienda autonoma delle  ferrovie  dello  Stato
          relativi     all'accertamento    tecnico-sanitario    delle
          condizioni del personale dipendente".
            - Il D.M. 29 novembre 1985 e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  290 del 10 dicembre 1985.