Art. 2.
                      Protezione e sorveglianza
  1. La protezione e la sorveglianza fisica e medica degli operatori,
dei pazienti e della  popolazione  occasionalmente  esposta,  vengono
effettuate   nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  secondo  le
prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6.