Art. 4.
Collocazione delle apparecchiature RM
1. La collocazione delle apparecchiature RM del gruppo A deve
rispettare i seguenti criteri:
adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista
nell'area territoriale o comunque nel bacino d'utenza potenziale,
secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione
o della provincia autonoma;
integrazione con strutture specialistiche gia' esistenti,
finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica
mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unita'
autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica
e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirugica; ospedali
specializzati ortopedico-traumatologici.
2. La collocazione di apparecchiature RM del gruppo B e' consentita
solo presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello
scientifico (universita' ed enti di ricerca, policlinici,
I.R.C.C.S.), ai fini della validazione clinica di metodologie RM in-
novative, che richiedono l'uso di campi magnetici superiori a 2
tesla.