Art. 5.
  Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo A
  1. Il presidio che intende installare una  apparecchiatura  RM  del
gruppo  A  deve  presentare alla competente autorita' sanitaria della
regione o della provincia autonoma proposta di installazione  secondo
il  modello  di  cui all'allegato 2, corredata dalla dichiarazione di
conformita' ai requisiti di cui all'allegato 1,  firmata  dal  legale
rappresentante.  La  competente  autorita'  sanitaria della regione o
della provincia  autonoma  entro  e  non  oltre  novanta  giorni  dal
ricevimento della proposta, esprime parere di compatibilita' rispetto
alla  propria  programmazione sanitaria.  In caso di mancata risposta
nei limiti di tempo sopraindicati, il parere si  intende  favorevole.
In  caso  di  parere  contrario e' ammesso ricorso al Ministero della
sanita' che si esprimera' in merito, sentito il  Consiglio  superiore
di sanita' e la regione o provincia autonoma interessata.
  2.  Il presidio, espletate le relative procedure, deve inviare alla
competente  autorita'  sanitaria  della  regione  o  della  provincia
autonoma  e per conoscenza alla Direzione generale degli ospedali del
Ministero della sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione  e
la  sicurezza del lavoro, nel seguito ISS e ISPESL, comunicazione, di
avvenuta  installazione,  secondo  quanto  previsto  dall'allegato  3
nonche'  relazione  informativa  sui  seguenti  parametri strumentali
misurati all'installazione:
   uniformita' dell'immagine;
   rapporto segnale/rumore;
   distorsione geometrica dell'immagine.
  3. In fase di esercizio il presidio  e'  tenuto  ad  assicurare  il
mantenimento   dei   requisiti   e  controlli  di  sicurezza  di  cui
all'allegato 1  e,  limitatamente  ai  presidi  di  cui  al  comma  2
dell'art.   1,  a  trasmettere  relazione  annuale  di  produttivita'
all'autorita' sanitaria regionale o della  provincia  autonoma  e  al
Ministero della sanita'.
  4.  La  vigilanza  nel  rispetto  delle  disposiioni  relative alle
apparecchiature RM del gruppo A e' demandata all'autorita'  sanitaria
locale.
  5.  Controlli  sulle  installazioni  in  opera  sono effettuati dal
Ministero della sanita' nonche' all'ISS e dall'ISPESL,  su  richiesta
del  Ministero  stesso,  della  regione  o  provincia  autonoma  o su
iniziativa propria. Qualora tali controlli  rivelassero  inadempienze
da  parte  del  presidio,  l'ISS  e  l'ISPESL  indicano all'autorita'
sanitaria della regione o della provincia  autonoma  i  provvedimenti
del  caso,  potendo  anche  proporre  la  sospensione dell'attivita',
qualora le difformita' rilevate risultassero di particolare gravita'.