Art. 5. Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo A 1. Il presidio che intende installare una apparecchiatura RM del gruppo A deve presentare alla competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma proposta di installazione secondo il modello di cui all'allegato 2, corredata dalla dichiarazione di conformita' ai requisiti di cui all'allegato 1, firmata dal legale rappresentante. La competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della proposta, esprime parere di compatibilita' rispetto alla propria programmazione sanitaria. In caso di mancata risposta nei limiti di tempo sopraindicati, il parere si intende favorevole. In caso di parere contrario e' ammesso ricorso al Ministero della sanita' che si esprimera' in merito, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la regione o provincia autonoma interessata. 2. Il presidio, espletate le relative procedure, deve inviare alla competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma e per conoscenza alla Direzione generale degli ospedali del Ministero della sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nel seguito ISS e ISPESL, comunicazione, di avvenuta installazione, secondo quanto previsto dall'allegato 3 nonche' relazione informativa sui seguenti parametri strumentali misurati all'installazione: uniformita' dell'immagine; rapporto segnale/rumore; distorsione geometrica dell'immagine. 3. In fase di esercizio il presidio e' tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti e controlli di sicurezza di cui all'allegato 1 e, limitatamente ai presidi di cui al comma 2 dell'art. 1, a trasmettere relazione annuale di produttivita' all'autorita' sanitaria regionale o della provincia autonoma e al Ministero della sanita'. 4. La vigilanza nel rispetto delle disposiioni relative alle apparecchiature RM del gruppo A e' demandata all'autorita' sanitaria locale. 5. Controlli sulle installazioni in opera sono effettuati dal Ministero della sanita' nonche' all'ISS e dall'ISPESL, su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma o su iniziativa propria. Qualora tali controlli rivelassero inadempienze da parte del presidio, l'ISS e l'ISPESL indicano all'autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma i provvedimenti del caso, potendo anche proporre la sospensione dell'attivita', qualora le difformita' rilevate risultassero di particolare gravita'.