Art. 4. Elaborazioni regionali e nazionali 1. Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanita', le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche ed elaborazioni di carattere riepilogativo dei dati trasmessi dai SERT, curandone l'inoltro al Ministero stesso entro i trenta giorni successivi alle scadenze di cui all'art. 3. 2. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanita' effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome.