Art. 4.
                 Elaborazioni regionali e nazionali
  1.  Ai  fini  della  relativa comunicazione all'osservatorio di cui
all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  da  parte  del  Ministero  della
sanita',  le  regioni  e  province autonome provvedono alle opportune
verifiche  ed  elaborazioni  di  carattere  riepilogativo  dei   dati
trasmessi  dai  SERT, curandone l'inoltro al Ministero stesso entro i
trenta giorni successivi alle scadenze di cui all'art. 3.
  2. Nei  successivi  sessanta  giorni  il  Ministero  della  sanita'
effettua  i  riepiloghi  e le elaborazioni a carattere nazionale e ne
cura l'invio alle regioni e province autonome.