Art. 2. S o g g e t t i E' fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, agli operatori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e cioe': gli alberghi; i motels; i villaggi-albergo; le residenze turistico-alberghiere; i campeggi; i villaggi turistici; gli alloggi agro-turistici; gli esercizi di affittacamere; le case e gli appartamenti per vacanze; le case per ferie; gli ostelli per la gioventu'; i rifugi alpini, nonche' agli operatori di altre strutture destinate alla ricettivita' turistica, individuate e disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della richiamata legge n. 217/1983 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attivita'. E' fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, agli esercenti delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e cioe': gli stabilimenti balneari.