Art. 2.
                           S o g g e t t i
  E'  fatto  obbligo  della  comunicazione  dei  prezzi,  secondo  le
modalita'  di  cui  ai  successivi  articoli,  agli  operatori  delle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983,  n.
217 e cioe':
   gli alberghi;
   i motels;
   i villaggi-albergo;
   le residenze turistico-alberghiere;
   i campeggi;
   i villaggi turistici;
   gli alloggi agro-turistici;
   gli esercizi di affittacamere;
   le case e gli appartamenti per vacanze;
   le case per ferie;
   gli ostelli per la gioventu';
   i rifugi alpini,
nonche' agli operatori di altre strutture destinate alla ricettivita'
turistica,  individuate e disciplinate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art.  6,  ultimo  comma
della  richiamata  legge  n.  217/1983 e nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente che disciplina l'attivita'.
  E'  fatto  obbligo  della  comunicazione  dei  prezzi,  secondo  le
modalita'  di  cui  ai  successivi  articoli,  agli  esercenti  delle
attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione
e cioe': gli stabilimenti balneari.